Gruppo Micologico Naturalistico
Terra di Siena
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IN CORSO DI MODIFICA

 
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA
GRUPPO MICOLOGICO NATURALISTICO “TERRA DI SIENA”


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ART. 1

COSTITUZIONE

L’Associazione di volontariato denominata Gruppo Micologico Naturalistico “TERRA DI SIENA”, più avanti chiamata per brevità Associazione, già costituitasi ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266 e della L.R.T. 26 aprile 1993, n° 28e successive modifiche in data 21 Gennaio 1998 con atto scritto registrato a Siena, è disciplinata dal presente Statuto approvato con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 07 Aprile 2008.

L’Associazione ha durata illimitata ed ha la propria sede legale in Siena cap. 53100, prov. di Siena, via B. Tolomei n° 7 c/o la Circoscrizione 1. Su delibera del Consiglio Direttivo l’Associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate nella stessa città e anche in altre città del territorio italiano.

ART. 2

PRINCIPI ISPIRATORI

L'Associazione è una libera organizzazione, aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa o fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

ART. 3

FINALITA’

L’Associazione, per il raggiungimento dei fini indicati nell’atto costitutivo, opera in maniera specifica in ambito culturale e ricreativo e promuovere studi, ricerche e convegni su tematiche in campo micologico e naturalistico, sviluppare, l’interesse per il patrimonio botanico ed ambientale della Provincia di Siena, promuovere e realizzare ogni attività, anche marginale ma pur sempre direttamente connessa e/o accessoria alle predette, atta a valorizzare e diffondere la conoscenza della micologia.

Per perseguire le proprie finalità, l’Associazione può organizzare conferenze, seminari, mostre documentarie, corsi di formazione, escursioni, visite guidate, raccogliere materiale didattico, bibliografico e scientifico relativo alla micologia per metterlo a disposizione dei soci, anche mediante la stampa e diffusione di pubblicazioni attinenti alla micologia, collaborare e promuovere iniziative con enti, istituzioni ed associazioni che perseguano finalità analoghe, promuovere l'educazione sanitaria relativa alla micologia presso i giovani e nelle scuole.

ART. 4

ATTIVITA’

Nello svolgimento delle proprie attività l’Associazione si avvale soltanto delle prestazioni dei soci.

Tali prestazioni sono sempre eseguite a titolo gratuito e nel rispetto del presente Statuto. Anche in presenza di terzi beneficiari delle prestazioni i soci hanno diritto solo ed esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata secondo modalità preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea dei soci.

ART. 5

SOCI

I soci si distinguono in:

a) Soci fondatori

Sono le persone che, sottoscrivendo l’atto costitutivo, hanno dato origine all’Associazione; prestano la propria collaborazione nell’organizzazione e versano annualmente la quota sociale stabilita dall’Assemblea dei Soci.

b) Soci ordinari

Sono le persone fisiche che, riconoscendosi nello Statuto e condividendone le finalità, intendono prestare la propria collaborazione nell’organizzazione e versano annualmente la quota sociale stabilita dall’Assemblea dei Soci. Sono ammessi in numero illimitato.

c) Soci onorari

Sono le persone fisiche e giuridiche o gli enti che il Consiglio Direttivo indica per benemerenze acquisite nei confronti dell’Associazione o per essersi particolarmente distinti nel campo micologico – naturalistico. I soci onorari sono esentati dal pagamento del contributo annuale. Al momento della cessazione dall’incarico, gli ex Presidenti divengono di diritto soci onorari.

Sono ammessi in numero illimitato.

ART. 6

AMMISSIONE A SOCIO

a) Per i soci ordinari

La richiesta di adesione quale socio ordinario, redatta per iscritto sul modulo predisposto dall’Associazione, è indirizzata al Presidente e contiene la dichiarazione dell’aspirante socio di condividere le finalità dell’associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo Statuto e l’eventuale regolamento.

Se a richiedere l’ammissione all’Associazione è un soggetto minore d’età, la domanda d’iscrizione dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale.

L’ammissione è deliberata dal Presidente.

b) Per i soci onorari

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di indicare i nominativi di persone fisiche o giuridiche o enti che presentino le caratteristiche per essere ammesse alla categoria dei soci onorari, formulando nei loro confronti la proposta di ammissione. In caso di accettazione da parte dei soggetti proposti, redatta sul modulo predisposto dall’Associazione contenete dichiarazione di condivisione delle finalità dell’Associazione e di accettazione senza riserva dello Statuto e dell’eventuale regolamento, il Presidente delibera l’ammissione a socio onorario.

Qualunque sia la categoria di socio, l’iscrizione all’Associazione decorre dalla data di delibera del Presidente, viene comunicata dal Presidente medesimo e comporta l’iscrizione nel Libro dei Soci all’Associazione ed il rilascio della tessera sociale.

ART. 7

DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione, di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali, di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento.

Esercitano il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci fondatori e gli ordinari che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione, nonché i soci onorari. I soci hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

A tutti devono essere consegnate copie aggiornate dello Statuto dell’Associazione e dell’eventuale regolamento.

ART. 8

DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci devono:

· rispettare il presente Statuto in tutta la sua interezza;

· tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall’associazione e contribuire al raggiungimento degli scopi dell’associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell’organizzazione;

· svolgere la loro attività in modo personale, spontaneo, esclusivamente gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro, evitando qualunque rapporto subordinato, autonomo o patrimoniale con l’Associazione.

I soci ordinari, in caso di ammissione, devono versare la quota annuale di iscrizione contestualmente alla comunicazione dell’ammissione da parte del Presidente. Il Tesoriere rilascia al socio la ricevuta dell’avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell’Associazione.

I soci fondatori e gli ordinari devono pagare la quota associativa annuale (successiva alla prima) stabilita dall’Assemblea generale dei soci entro il mese di Settembre di ciascun anno solare.

ART. 9

ESONERO DA RESPONSABILTA’

Con l’assunzione della qualifica di socio ciascun associato conferma espressamente di esonerare l'Associazione, il Presidente, i componenti il Consiglio Direttivo e ogni altro socio da responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose od infortunio che siano subiti dall’associato medesimo in relazione all’attività sociale e che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale. I soci minorenni devono essere accompagnati da un socio maggiorenne che ne assumerà tutte le responsabilità.

In relazione ad attività sociali ed in occasione del loro svolgimento, l’Associazione si assume la responsabilità civile per i danni provocati dai soci a terzi estranei all'Associazione, purchè la condotta dei soci sia tenuta nei limiti delle attività approvate dall’Associazione e secondo le modalità deliberate.

In base alle predette disposizioni ed ai sensi della legislazione sul volontariato, l’Associazione stipula una o più polizze assicurative al fine di porre in essere una copertura che abbia come beneficiari i singoli soci per le fattispecie di cui al primo comma del presente articolo ed una copertura per l’Associazione stessa per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone, animali o cose di cui al secondo comma del presente articolo.

ART. 10

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

a) morte o rinuncia volontaria;

b) mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi n° 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente radiato dall’Associazione senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel Libro dei Soci a cura del Segretario;

c) espulsione mediante delibera del Consiglio Direttivo per inosservanza delle disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali, per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo sono comunicate all’interessato per iscritto dal Presidente.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 11

ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

1) l’Assemblea dei soci;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente;

4) il Vice Presidente;

5) il Segretario;

67) il Tesoriere;

8) il Vice Tesoriere;

9) il Collegio dei Revisori;

Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci ed il mandato è esercitato gratuitamente.

La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni rinnovabili.

ART. 12

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

A) COMPOSIZIONE

L’Assemblea dei Soci è sovrana e costituisce il massimo organo deliberante dell’Associazione.

L’Assemblea è formata da tutti gli aderenti all’Associazione (soci fondatori ed ordinari) che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione, nonché dai soci onorari.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte in conformità alla legge ed al presente statuto ed obbligano tutti i soci, anche se dissenzienti o assenti e sono conservate a cura del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti i soci.

B) CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile e quando sia necessario o sia richiesto da 1/3 (un terzo) dei componenti dal Consiglio Direttivo o 2/3 (due terzi) dei componenti del Collegio dei Revisori o da 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto di voto.

L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o se richiesto da 1/3 (un terzo) dei componenti dal Consiglio Direttivo o 2/3 (due terzi) dei componenti del Collegio dei Revisori o da 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione deve indicare la data, l'ora e la sede della prima e dell’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea (convocazione quest’ultima che può anche avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione) nonché l'ordine del giorno degli argomenti in discussione e viene effettuata con comunicazione scritta con almeno 7 (sette) giorni di preavviso sulla data fissata per l’adunanza, risultante dalla data del timbro postale di invio o dalla data di trasmissione del fax o della e-mail (se queste ultime due forme sono state preventivamente autorizzate per iscritto dal socio) o dalla data sulla ricevuta se l’avviso di convocazione è consegnato a mano.

C) PRESIDENZA

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

Il Segretario dell’Associazione redigere il verbale di Assemblea e lo sottoscrive in calce unitamente a chi la presiede. Il verbale è iscritto nel Registro dei Verbali delle Assemblee dei soci, è conservato a cura del Segretario presso la sede dell’Associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

D) COSTITUZIONE

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, personalmente o per delega.

Sia in prima che in seconda convocazione le delibere sono assunte a maggioranza dei voti.

In prima convocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Sia in prima che in seconda convocazione, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse 2 (due) deleghe scritte per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all’inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità ed a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto (ex art. 21 cod. civ.).

E) COMPETENZE ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria discute i programmi generali dell’Associazione e delibera in particolare:

· gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, l’approvazione dei programmi delle attività da svolgere;

· la nomina e l’eventuale sostituzione dei membri vacanti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;

· l’approvazione del rendiconto consuntivo e del rendiconto preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo e consultabili da ciascun socio presso la sede sociale nei 7 (sette) giorni precedenti l’adunanza;

· l’approvazione della relazione annuale presentata dal Consiglio Direttivo in occasione dell’approvazione del rendiconto consuntivo;

· l’ammontare della quota sociale annua a carico dei soci fondatori ed ordinari, su proposta del Consiglio Direttivo;

· l’autorizzazione preventiva della spesa per importi superiori a € 5.000,00 (cinquemila) oltre IVA per singola spesa;

· l’approvazione, la modifica e la revoca degli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;

· la ratifica gli eventuali provvedimenti di propria competenza adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;

· la determinazione dei criteri di rimborso delle spese sostenute dai soci per conto dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, nonché la determinazione dei limiti del rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo.

F) COMPETENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea straordinaria delibera:

· le modifiche dello statuto;

· la revoca del mandato ai membri del Consiglio Direttivo;

· l’eventuale scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio associativo.

ART. 13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e di gestione dell’Associazione.

E’ formato da un numero minimo di 8 a un numero massimo di 20 membri eletti dall’Assemblea dei soci esclusivamente tra i propri componenti. La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Revisore.

Se i consiglieri scendono al di sotto di 8 unità, il Consiglio Direttivo provvede a reintegrarli. Le eventuali integrazioni o sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per un intero esercizio.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell’interesse dell’Associazione, nei limiti decisi dall’Assemblea.

B) CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente di norma una volta al mese, ma anche ogniqualvolta se ne manifesti la necessità o qualora ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 dei Consiglieri.

La convocazione sono eseguite mediante avviso scritto inviato per posta o consegnato a mano, ovvero a mezzo telefax, telegramma, sms, posta elettronica almeno n° 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno.

L’avviso di convocazione dovrà contenere la data ed il luogo previsti per la riunione e l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza avere alcun diritto di voto, i Revisori o altre persone appositamente invitate, anche se estranee all’associazione.

C) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 4 consiglieri oltre al Presidente dell’Associazione e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto a cura di quest’ultimo nel Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

D) COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità statutarie, assumendo tutte le iniziative atte allo scopo. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

· eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Vice tesoriere;

· delegare al Presidente eventuali compiti determinati;

· amministrare l’Associazione, eseguire le delibere dell’Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall’Assemblea alla quale risponde direttamente;

· promuovere attività, di cui formula i programmi sulla base delle linee approvate dall’Assemblea, autorizzandone la spesa per importi da € 1.000,00 (mille) a € 5.000,00 (cinquemila) oltre IVA per singola spesa, senza la preventiva autorizzazione dell’Assemblea dei soci;

· vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;

· sistemare i locali adibiti allo svolgimento delle attività dell’Associazione;

· redigere eventualmente un regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, regoli specifici aspetti pratici della vita associativa;

· assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

· ratificare nella prima seduta utile i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

· elaborare il rendiconto consuntivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all’esercizio annuale trascorso, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;

· elaborare il rendiconto preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all’esercizio annuale successivo, da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;

· inviare il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo al Collegio dei Revisori entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea che li approva e depositare copia dei medesimi presso la sede sociale entro 7 giorni dall’Assemblea;

· proporre all’Assemblea l’ammontare della quota annuale associativa a carico dei soci fondatori ed ordinari, nonché indicare i nominativi di persone fisiche o giuridiche idonee per l’ammissione alla categoria di soci onorario;

· proporre all’Assemblea l’accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie, nonché curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

· decretare la decadenza dalla carica di Consigliere di quei membri che siano stati assenti ingiustificati per un intero esercizio;

· nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell’Associazione ai sensi dell’art. 23 del presente Statuto.

ART. 14

IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti di legge l’Associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

A) DURATA

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica qualora, non ottemperando ai compiti contemplati nello Statuto, sia revocato dall’Assemblea straordinaria.

B) COMPITI

Il Presidente assolve ai seguenti compiti:

· ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed ha quindi potere di firma in nome e per conto dell’Associazione. In caso di sua assenza o impedimento o cessazione dalla carica, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente ed, in mancanza, dal Consigliere più anziano;

· ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli;

· convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, curandone l’ordinato svolgimento;

· cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere;

· sottoscrive il verbale dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, facendoli annotare dal Segretario nei Registri dei Verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l’eventuale estrazione di copia;

· delibera l’ammissione di nuovi soci, nonché la radiazione dei soci che non abbiano provveduto a pagare la quota sociale annua di iscrizione entro 3 mesi dalla data di scadenza;

· redige la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione da presentare all’Assemblea;

· accetta, su autorizzazione dell’Assemblea dei soci, donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debita quietanza;

· autorizza la spesa per importi fino a €1.000,00 (mille) oltre IVA per singola spesa;

· incarica il Tesoriere di eseguire gli incassi e di effettuare pagamenti in nome e per conto dell'Associazione;

· in caso di necessità e di urgenza, assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all’assunzione dei medesimi;

ART. 15

IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Il Segretario assolve i seguenti compiti:

· estende, sottoscrive in calce e custodisce tutti i verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, nonché dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;

· assiste il Presidente nella verifica della regolarità della convocazione e della validità della costituzione dell’Assemblea dei soci, nonché della validità delle eventuali deleghe scritte conferite ai soci presenti;

· tiene aggiornati il “Libro dei Soci” ed i Registri dei Verbali dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, nonché gli eventuali altri registri dell’Associazione, esclusi quelli di competenza di altri organi quali il Tesoriere ed il Collegio dei Revisori;

· l’esamina e disbriga la corrispondenza, compresa quella verso i soci come, ad esempio, le convocazioni.

Per lo svolgimento dei propri incarichi il Segretario è coadiuvato da uno o più Vice Segretari nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

ART. 16

Il TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Il Tesoriere attende alla gestione economica e finanziaria, della quale è responsabile sia verso il Presidente sia verso il Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative, effettua i pagamenti su incarico del Presidente, tiene aggiornati il Registro delle Entrate e delle Uscite ed il Libro degli Inventari, redige lo Stato economico e patrimoniale dell'Associazione ed i rendiconti che il Consiglio Direttivo deve predisporre per l’Assemblea,

Il Tesoriere è coadiuvato da uno o più Vice Tesorieri nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

ART. 17

IL VICE PRESIDENTE ED IL VICE TESORIERE

Oltre a quanto già espressamente previsto dallo Statuto, si applicano al Vice Presidente ed al Vice Tesoriere tutte le disposizioni previste rispettivamente per il Presidente ed il Tesoriere.

ART. 18

IL COLLEGIO DEI REVISORI

L’Assemblea dei soci elegge tra i soci il Collegio dei Revisori formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Il Collegio dei Revisori elegge tra i suoi membri il Presidente del Collegio dei Revisori.

Dopo aver utilizzato i membri supplenti, le eventuali sostituzioni dei componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci utile e successiva alla nomina dei membri sostituti. I componenti così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio. In particolare i compiti principali del Collegio dei Revisori sono i seguenti:

· verificare e controllare la legittimità dell’operato del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;

· controlla la corretta gestione dell’Associazione sul piano economico-finanziario, verificando periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili e redigere i relativi verbali;

· verifica ed esprime il proprio parere sul rendiconto consuntivo, sul rendiconto preventivo e sulle risultanze dei libri e delle scritture contabili, redigendo per iscritto la relazione annuale da presentare all’Assemblea in occasione dell’approvazione dei rendiconti, relazione che, se approvata dall’Assemblea, è trascritta nell’apposito Registro dei Revisori Contabili a cura del Presidente del Collegio dei Revisori;

· indirizza al Presidente dell’Associazione ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili per il pieno assolvimento dei loro compiti nel completo rispetto dello statuto sociale.

ART. 19

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dalle risorse economiche dell’Associazione quali:

· beni mobili e beni immobili;

· la liquidità esistente in cassa e/o in banca;

· donazioni e lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, che sono accettati dal Presidente autorizzato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo e che sono utilizzati in conformità dello Statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266;

· ogni altro tipo di entrate ai sensi dell’art. 20 dello Statuto.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre associazioni di volontariato che per statuto sociale o regolamento, perseguono scopi analoghi. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati gli per la realizzazione delle attività previste dallo statuto sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20

ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

Le entrate dell’Associazione sono le seguenti risorse economiche:

· le quote sociali annue di iscrizione;

· i contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all’associazione;

· i contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

· ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge 11 agosto 1991, n° 266.

ART. 21

QUOTA SOCIALE

La quota sociale annua di iscrizione all’Associazione è determinata dall’Assemblea generale dei soci. Tale quota deve essere versata entro il termine del 30 settembre di ogni anno, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell’associazione.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea dei soci, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività sociale.

ART. 22

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 23

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per le loro eventuali controversie con l'Associazione o per quelle che dovessero sorgere fra di loro per motivi inerenti la vita sociale, oltre che l’interpretazione, l’esecuzione e la validità del presente Statuto.

I soci si impegnano, altresì, ad esperire preliminarmente un tentativo di conciliazione innanzi ad un Conciliatore secondo la procedura di cui all’art.36 dello Statuto della Camera di Commercio di Siena attivando una procedura conciliativa preso la Segreteria dello Sportello di Conciliazione ed Arbitrato della CCIAA si Siena.

In caso di esito negativo della conciliazione, i soci si impegnano a rimettere la risoluzione di tutte le controversie di cui al primo comma ad un giudizio arbitrale definitivo, ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Le controversie saranno pertanto devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da 3 (tre) membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai due Arbitri così designati o in difetto dal Presidente del Tribunale di Siena.

L’Arbitro o Collegio Arbitrale deciderà secondo equità, liberamente e senza vincoli di forma (arbitrato irrituale).

Le decisioni del Collegio Arbitrale saranno definitive e non impugnabili, provvedendo anche sulle spese e competenze spettanti al Collegio sulla scorta delle tariffe professionali che tali prestazioni prevedono.

L’arbitrato avrà sede presso la sede principale dell’Associazione.

ART. 24

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L’Associazione non può costituirsi sotto forma di società di qualsiasi specie.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberata dall’Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno. L’Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall’Assemblea dei soci, saranno devoluti in beneficenza in favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore, aventi scopi analoghi a quelli previsti nel presente statuto o comunque organizzazioni volte al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 25

NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia, in particolare della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 e della legislazione regionale sul volontariato.

Il presente statuto costituisce parte integrante dell’atto costitutivo dell’Associazione di volontariato denominata “Gruppo Micologico Naturalistico Terra di Siena” redatto il 21 Gennaio 1998 e sostituisce lo Statuto in precedenza vigente.

Siena lì, 7 Aprile 2008

 
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