FUNGHI - NORME PER LA RACCOLTA 2022
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L’autorizzazione alla raccolta è rilasciata dalla Regione Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre l’autorizzazione che viene rilasciata dalla Regione Toscana ed è valida su tutto il territorio regionale. Per la ricerca all’interno dei parchi, nazionali o regionali, occorre prendere visione dei rispettivi regolamenti che possono prevedere ulteriori autorizzazioni e/o modalità di raccolta diverse da quelle fissate dalla legge regionale.
Pagamento dell’autorizzazione L’autorizzazione alla raccolta è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi previsti, da effettuarsi su conto corrente postale n. 6750946 intestato a Regione Toscana. É valida come autorizzazione anche l’attestazione di pagamento tramite bonifico con codice IBAN IT87 P076 0102 8000 0000 6750 946, oppure su IRIS, la piattaforma della Regione Toscana per i pagamenti e l’accesso alla posizione debitoria. •La ricevuta deve riportare la causale ‘Raccolta funghi’ e le generalità del raccoglitore e va portata con sé al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento. •Per i minori che hanno compiuto i quattordici anni il versamento è effettuato dall’esercente la potestà genitoriale e contiene, nella causale, l’indicazione delle generalità del minore stesso.
Residenti in Toscana I residenti in Toscana sono tenuti a versare 13 euro per un’autorizzazione valida sei mesi oppure 25 euro per un anno; tali importi sono ridotti della metà per chi risiede nei territori classificati montani, ai sensi della L. 991/1952. La stessa riduzione spetta ai ragazzi, tra i 14 ed i 18 anni, che abbiano frequentato un corso di informazione ed educazione organizzato dalla Regione, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle Associazioni micologiche, e abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza. Coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei nel solo territorio del comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione.
Non residenti in Toscana I non residenti in Toscana, per conseguire l’autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei, sono tenuti a pagare la somma di euro 15,00 per un giorno di raccolta, la somma di euro 40,00 per sette giorni solari consecutivi di raccolta oppure la somma di euro 100,00 per un anno decorrente dalla data del versamento. La data o l’indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente inserite nella causale dopo la dicitura ‘Raccolta funghi’. Per le autorizzazioni annuali la validità decorre dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.
In base a specifiche convenzioni con la Giunta regionale, i Comuni toscani possono attivare ulteriori modalità di riscossione degli importi per i non residenti. In questo caso viene riconosciuta ai Comuni una parte degli introiti.
3 kg il tetto giornaliero Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi, salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore; il tetto giornaliero sale a dieci chilogrammi solo nel caso in cui i residenti nei territori classificati montani della Toscana raccolgano nel proprio comune di residenza. Non ci sono limiti, invece, per imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali che, in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dagli Ispettorati micologici, svolgano la raccolta, a fini di integrazione del proprio reddito, nella provincia di residenza. In questo caso occorre presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) nella quale viene specificata la categoria di appartenenza ed il possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine. Il SUAP trasmette la SCIA alla competente struttura della Giunta regionale che, entro sessanta giorni, verifica il rispetto delle disposizioni di legge. I minori di anni quattordici possono effettuare la raccolta solo se accompagnati da persona maggiorenne. I funghi raccolti dai minori di anni quattordici concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito all’accompagnatore.
Divieti per alcune specie È vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie, nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a: •quattro centimetri per il Genere Boletus sezione Edules (porcini); •due centimetri per l’Hygrophorus marzuolus (dormiente) e per il Lyophyllum gambosum (prugnolo) Sono vietate la raccolta e la commercializzazione di esemplari autoctoni di Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Persoon (ovolo buono) allo stato di ovolo chiuso, cioé con le lamelle non visibili e non esposte all’aria.
Condizioni per la raccolta •La raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e terreni non coltivati nei quali sia permesso l’accesso e non sia riservata la raccolta. Nei parchi nazionali e regionali e nelle altre aree protette la raccolta dei funghi può essere soggetta a norme diverse e subordinata al possesso di autorizzazioni rilasciate dai soggetti gestori, sulla base di specifici regolamenti. •La raccolta può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto. Non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superficiale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli). •È vietato l’uso di sacchetti di plastica. I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e areati, atti a diffondere le spore. •La competente struttura della Giunta Regionale è titolare delle procedure autorizzative per la costituzione di aree di raccolta riservata a fini economici e di raccolta a pagamento su terreni in concessione appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale. •La Giunta Regionale può prevedere divieti di raccolta, per un massimo di due giorni a settimana, per motivi di tutela ambientale o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse all’interno delle aree boscate. •I soggetti, pubblici e privati aventi tra i propri scopi la ricerca scientifica, lo studio e la sperimentazione nel settore agro-forestale e/o micologico, possono chiedere, anche in via telematica, alla Regione e, per i territori di loro competenza agli enti gestori dei parchi nazionali e regionali, di essere autorizzati ad effettuare la raccolta per fini scientifici e di studio. La richiesta deve specificare gli obiettivi e la durata della ricerca, l’ambito territoriale interessato, il personale addetto, le specie, le quantità ed il periodo della raccolta. Tali elementi devono risultare nell’autorizzazione. Info Per informazioni, rivolgersi a URP Regione Toscana, al numero verde 800-860070. Assessorato all’Agricoltura e Foreste della Regione Toscana
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